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Dal 23 luglio, vietato con Ordinanza lo spandimento di letame

Con Ordinanza n. 77 del 22/07/2020 il Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria Locale, ha vietato a tutti gli operatori agricoli, conduttori di aziende agricole e zootecniche insistenti sul territorio comunale ed individuato con i seguenti fogli di mappa: n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.16, n.17, n.22, n.23, n.32, n.33, n.39, n.40, n.41, n.42, n.43, n.44, n.45, n.55, n.56, n.57, n.58, n.73, n.74, n.75, n.76, n.77 e n. 78, di eseguire lo spargimento di letame, effluenti di allevamento e liquami zootecnici in genere su terreni agricoli e di astenersi dall’esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie, a partire da oggi, 23 luglio 2020, e fino al giorno successivo della festività di San Rocco di ogni anno.

Per la restante parte del territorio, nel periodo innanzi indicato, dette operazioni possono essere eseguite solamente a condizione che immediatamente dopo lo spargimento venga eseguito l’interramento con apposita aratura del terreno, osservando le corrette pratiche agronomiche e tutte le disposizioni di legge in materia e in particolar modo quanto disposto ai sensi del D.G.R. n. 363/2013 e altre norme vigenti in materia.

Da tali operazioni, infatti, stanti le elevate temperature climatiche proprie del periodo estivo, possono derivare inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti potenzialmente dannosi, con disagi anche per i turisti e gli abitanti delle contrade. L’inosservanza di quanto disposto comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

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